NELLA GIUNGLA DEL
WHISTLEBLOWING
Quali figure devono intervenire? A chi è meglio farlo gestire? Quali sono i pro e i contro?
La direttiva dell’UE sulla protezione degli informatori, che l’Italia ha recepito con notevole ritardo pubblicando il decreto legislativo 24/2023 il 15 marzo 2023, entrato in vigore il 17 dicembre 2023 per le aziende private di dimensioni ridotte, sancisce l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interna per coloro che gravitano attorno all’azienda (dipendenti, fornitori, candidati…). Tale novità legislativa ha sollevato il dibattito sul whistleblowing la cui scelta di gestione introduce problemi etici molto seri.
La direttiva (UE) 2019/1937 infatti, mira a proteggere i whistleblowers, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella segnalazione e prevenzione di violazioni normative per il bene della società e soprattutto per contrastare violazioni in settori critici come quelli degli appalti pubblici, della lotta alla corruzione, alla tutela ambientale e altri settori sensibili.
Ma qual è la figura migliore su cui far ricadere la scelta?
Allertati i sindacati, scelto il canale di comunicazione, stilata la documentazione, modificato il sito per accogliervi le istruzioni di accesso al canale e l’informativa per la protezione dei dati dei segnalanti, il nodo finale rimane scegliere chi dovrà gestire le segnalazioni ricevute. Ma qual è la figura migliore su cui far ricadere la scelta?
Fondamentalmente, il vertice aziendale si trova ad un bivio: se, cioè, affidare la gestione del canale ad un soggetto esterno all’organizzazione, oppure ad un soggetto interno. Entrambe le scelte presentano punti di forza e punti deboli, il cui peso specifico varia al variare delle caratteristiche dell’organizzazione che si sta prendendo in considerazione. La scelta è tutt’altro che secondaria e, nei casi estremi, può fare la differenza tra un sistema funzionante e un sistema fallimentare.
Esaminiamo brevemente pregi e difetti delle due scelte.
Scegliere un soggetto esterno è una soluzione che brilla per rapidità di messa a punto ed esecuzione. Un professionista esterno, magari un avvocato, o un’altra figura para legale, è un articolo ready-made, che non necessita di formazione (almeno, si spera). Al contempo, però, non possono essere tralasciate due problematiche non indifferenti.
La prima sono i costi elevati associati ai professionisti esterni, che spesso richiedono canoni fissi per il presidio del canale e fee aggiuntive per la gestione di ogni segnalazione.
Il secondo elemento da tenere in considerazione è – proprio – l’estraneità del soggetto dalla realtà per cui opera. In caso di segnalazione, il gestore delle segnalazioni si troverebbe a dipendere dall’organizzazione. Non credo che saremmo troppo lontani dalla realtà se immaginassimo numerose chiamate, e-mail e appuntamenti. Attività non eliminabili, ma che potrebbero allungare i tempi di gestione e il cui svolgimento rischia di portare ad una diffusione di informazioni sulla segnalazione non necessarie per gestire quest’ultima. Pur si deve considerare, poi, che questa attività finirebbe per assorbire il tempo delle risorse interne dell’organizzazione, distogliendolo dall’attività produttiva. Infine, non appare poi troppo lontano dal vero che, questa condizione di “dipendenza” di fatto del gestore delle segnalazioni e le sue conseguenze, potrebbero ingenerare nei componenti dell’organizzazione coinvolti un senso di sfiducia verso di quello, annullando di fatto tutto il lavoro di adeguamento svolto fino a quel momento.
Svolte queste considerazioni, potrebbe apparire più vantaggioso optare per l’affidamento del canale di segnalazione ad un gestore interno. Questa scelta presenta indubitabili vantaggi.
Possiamo subito dire che un soggetto interno non presenta costi fissi ulteriori per il proprio mantenimento. Si può poi aggiungere che un interno non risente del gap informativo del soggetto esterno, in prospettiva accelerando i tempi di gestione delle segnalazioni e aumentando l’efficacia delle attività informative che dalla segnalazione discendono.
Tuttavia, salvo ipotizzare che la scelta ricada su un soggetto con una conoscenza legale poliedrica e aggiornata (che ricomprenda nozioni giuslavoristiche e di diritto penale, diritto amministrativo, disciplina della protezione dei dati), l’interno necessiterà di affrontare un periodo di formazione volto a renderlo una risorsa efficiente ed efficace a cui affidare la gestione del canale di segnalazione. Ciò dev’essere considerato non tanto per il costo della stessa (la quale ci si aspetta che abbia un costo inferiore rispetto a quello dell’assistenza di un professionista esterno), ma per i tempi di implementazione: se la formazione viene iniziata verso la fine del processo di adeguamento, e non all’inizio, potrebbe doversi tardare la messa in funzione del canale di segnalazione stesso.
Il secondo elemento su cui riflettere è il ruolo, in senso lato, ricoperto in azienda del soggetto scelto. Tralasciando che un gestore delle segnalazioni dovrebbe essere posto in grado di svolgere la propria funzione di accertamento garantendo il massimo grado possibile di indipendenza dalla gerarchia dell’organizzazione, si prenda in considerazione un aspetto molto più “umano”, di percezione del soggetto da parte degli altri componenti della realtà organizzativa. Un soggetto percepito, a torto o a ragione, quale “troppo legato” all’ordinamento gerarchico dell’organizzazione oppure “bollato” come poco cauto nel gestire situazioni delicate, potrebbe non stimolare quel sentimento di fiducia necessario affinché il segnalante usi il canale messo a punto dall’organizzazione.
Da queste rapide pennellate emerge già il punto critico: la scelta del gestore è un elemento tutt’altro che secondario che può, anzi, come brevemente esposto, fare effettivamente la differenza tra un sistema funzionante e uno claudicante o, peggio, scartato a priori dai “veri” soggetti destinatari – i segnalanti.
Non appare nemmeno saggio che sia il “costo” di una soluzione a guidare la scelta – problema che, quantunque rilevante, in un “mondo perfetto” dovrebbe seguire, e non anticipare tali considerazioni – e che sia invece preferibile individuare le conseguenze che può avere la scelta espressa sul sistema delle segnalazioni (che, comunque, se gestito in maniera non efficace risulterebbe in uno spreco di risorse economiche e di tempo).
Si tratta di un momento alla quale bisogna dedicare una attenzione adeguata, e la quale deve essere affrontata con serietà e con spirito il più possibile obiettivo, consci delle peculiarità – compresi i limiti – dell’organizzazione, dei suoi componenti e della rete attorno ad essa, nonché con una assistenza esperta del settore di cui si conversa. Appare, questa, l’unica via per (sperare di) fare la scelta giusta.